Emendamento PROGETTO DI LEGGE N. 321:
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9 bis (Modifiche alla 1.r. 27/2015). 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1 ottobre 2015 , n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" le parole: "in modo occasionale" sono sostituite dalle parole: "in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.
Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano."
Così stabilisce l'emendamento che va a chiarire quanto stabilito nella legge regionale 27/2015 in materia di turismo che dispone che le case e appartamenti per vacanze (CAV) possano essere gestite in forma non imprenditoriale fino ad un massimo di tre unità ed in modo occasionale.
Ora, per meglio specificare cosa si intende per "occasionale", allo scopo di evitare interpretazioni diverse sul territorio e fra gli enti pubblici deputati al controllo della attività, si propone di sostituire le parole "in modo occasionale" con le parole "in maniera non continuativa" affinché sia inequivocabile il fatto che l'attività non abbia caratteristiche imprenditoriali in quanto esercitata in strutture ricettive con destinazione residenziale per non più di 9 mesi all'anno, anche per periodi non continuativi.
Tale modifica consente inoltre di allineare la disciplina delle CAV a quella dei bed and breakfast non imprenditoriali per i quali già l'articolo 29 prevede una interruzione dell'attività per non meno di 90 giorni all'anno, nonché la comunicazione dell'interruzione dell'attività alla provincia o alla Città metropolitana di Milano.
La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d'altra parte consente di precisare alcuni profili gestionali legati alle CAV, sgravando così le amministrazioni locali da dedicare tempo e risorse umane per riscontrare i dubbi interpretativi degli operatori del settore.
"La scelta di Regione Lombardia di limitare a nove mesi l’attività di chi opera in modo amatoriale nel settore del turismo in appartamento è coerente con la disposizione della legge 27/15, che stabilisce i criteri relativi alla gestione delle CAV non imprenditoriali: il massimo di tre unità abitative e l’occasionalità.
Rimane aperta la questione, assai controversa, della regolamentazione effettuata dalla Regione delle locazioni brevi, equiparate alle CAV non imprenditoriali e assoggettate ad una limitazione, quella dei tre mesi di inattività, che incide sulla materia della locazione e del diritto di proprietà in modo penetrante.
La nota positiva è rappresentata dalla riduzione a tre mesi della proposta originaria di prevedere una chiusura di quattro mesi, che avrebbe appesantito ulteriormente il modus operandi dei locatori e creato una sperequazione con i bed&breakfast, anch’essi strutture non imprenditoriali, per i quali è previsto un periodo di chiusura di novanta giorni.”
Così commenta Massimo Costa, Segretario Generale dell'Associazione di categoria Rescasa Lombardia (Associazione Lombarda del Turismo in Appartamento), che rappresenta e tutela gli interessi degli operatori attivi nel settore ricettivo caratterizzato dall’offerta di appartamenti.