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Venerdì, 03 Febbraio 2017 18:04

Legge regionale Lombardia: dicitura affittacamere affiancata a Foresteria

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L’aspetto tecnico di cui ci occupiamo con il contributo di Massimo Costa, Segretario Generale dell'Associazione di categoria Rescasa Lombardia (Associazione Lombarda del Turismo in Appartamento), - che rappresenta e tutela gli interessi degli operatori attivi nel settore ricettivo caratterizzato dall’offerta di appartamenti -, è quello relativo alla possibilità di continuare a utilizzare la vecchia denominazione “affittacamere”, affiancata alla nuova “foresteria”, introdotta da Regione Lombardia con la L.27/15 .

Art. 27 (Definizione di foresterie lombarde) 
1.  Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari). 
2.  La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. 
3.  I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

E' possibile dunque continuare a utilizzare la vecchia denominazione “affittacamere”, affiancata alla nuova “foresteria”, introdotta da Regione Lombardia con la Legge 27/15:  

  • sia per le strutture che già operavano in questa forma;
  • sia per le foresterie avviate da ottobre 2015, soprattutto nel caso in cui il termine “affittacamere” possa agevolare il posizionamento commerciale e le attività promozionali. 

Pertanto Coloro che esercitano l’attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi delle foresterie lombarde possono continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda.

Le strutture nate come foresterie lombarde successivamente all’entrata in vigore della legge, ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi, possono aggiungere la denominazione di affittacamere a quella di foresteria lombarda.

Gli adeguamenti di cui all’art. 11 comma 2 del Regolamento 7/2016, da effettuare entro il 9 agosto 2017, non riguardano né la denominazione né i requisiti dimensionali, ma le rimanenti voci dell’Allegato C

La Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. di Rescasa Lombardia, dove è possibile reperire la modulistica unificata, per tutti i Comuni lombardi, relativa a SCIA e Comunicazione di inizio attività, è a disposizione per consentire a tutti coloro che operano nel “turismo in appartamento” di regolarizzare la propria posizione e per fornire una completa consulenza legale, fiscale e tecnica ad imprenditori e proprietari di appartamenti. 

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