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Venerdì, 17 Febbraio 2017 15:44

Legge regionale turismo Lombardia: gli adempimenti per le CAV lombarde, alcuni chiarimenti

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Legge regionale turismo Lombardia: gli adempimenti per le CAV lombarde, alcuni chiarimenti

Nell’ottica di facilitare l’applicazione della normativa di settore (L.R. 27/2015), l'Associazione del Turismo in Appartamento Rescasa Lombardia, evidenzia quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle Case e appartamenti per vacanze (CAV) in territorio lombardo. In tale tipologia sono ricompresi – ai fini amministrativi disciplinati dalla legge regionale e per l’applicazione coerente delle regole di ospitalità – gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche di durata non superiore ai 30 giorni

Le locazioni di durata inferiore ai 30 giorni delle CAV, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono tenute:

  • a presentare una Comunicazione di avvio dell’attività al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
  • al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente;
  • alla comunicazione dei flussi turistici per le locazioni inferiori ai 30 giorni, attivando la collaborazione con la provincia di competenza o con la Città Metropolitana di Milano per utilizzare la piattaforma newturismo;
  • all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza (attraverso il portale alloggiatiweb per la compilazione del form di denuncia degli ospiti e ottenendo la relativa password di accesso dalla questura);
  • a esporre i prezzi massimi praticati nell'esercizio in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa e redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere ;
  • a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
  • in caso di cessazione temporanea (rif. art. 38, comma 7 della l.r. 27/15) o definitiva dell'attività, darne preventiva comunicazione al Comune;
  • a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le CAV come previsto dal regolamento regionale n. 7/2016 pubblicato sul BURL supplemento n. 32 dell’8 agosto 2016;
  • a garantire che le case e appartamenti per vacanze in cui si svolge l’attività abbiano una destinazione d’uso residenziale compatibile con l’attività stessa.
La Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. di Rescasa Lombardia, è a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti ed azioni a supporto tecnico delle esigenze degli operatori. 

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