Le strutture turistico ricettive, aperte al pubblico, quali: "Case per vacanze, Bed and Breakfast e Affittacamere" sono inquadrate nella categoria catastale per gli immobili di civile abitazione, come disposto dalla normativa delle regioni italiane e hanno un loro codice ATECO. Non hanno niente a che vedere con le strutture alberghiere: alberghi, motels, residenze turistico alberghiere e villaggi albergo.
Il Comune di Palermo, in questi giorni, sta inviando gli avvisi per la pubblicazione delle cartelle esattoriali, ai gestori delle strutture ricettive: "Case per vacanze, Bed and Breakfast e Affittacamere" con le quali viene richiesto il pagamento della TARI (tassa rifiuti urbani), equiparata alla TARI per gli esercizi alberghieri.
Nel regolamento comunale specifico non vengono menzionate le strutture extralberghiere, ma solo quelle alberghiere. Pertanto, ritengo che l'equiparazione sia assolutamente illegittima come previsto dalla disciplina di riferimento (disciplina normativa, esercizi alberghieri) che di seguito riportiamo nel dettaglio.
Infatti, le competenze per le strutture turistico ricettive rientrano tra le competenze residuali o innominate delle regioni, di cui all'art. 117 comma IV della Costituzione a seguito del quale le regioni italiane hanno emanato le loro norme: leggi, regolamenti e decreti attuativi, indicando, per le strutture. "Case per vacanze, Bed and Breakfast e Affittacamere" le caratteristiche tecnico-edilizie delle case di civile abitazione.
In Sicilia, già l'articolo 14 lettera n) dello Statuto regionale ha inserito il turismo e la vigilanza alberghiera tra le materie di legislazione esclusiva della stessa regione.
In questi giorni, pertanto, parteciperò, in difesa dei clienti della DES S.r.l., agli incontri con il Comune di Palermo, nella speranza che lo stesso Comune, in autotutela, disponga la revoca degli avvisi di cartelle esattoriali. Se il Comune dovesse persistere in questa posizione di illegittimità, ricorreremo in giudizio per evitare la riscossione delle somme non dovute, maggiorate. In tutto questo, i gestori delle predette strutture hanno, anche, pagato la TARI per le case di civile abitazione.
ESERCIZI ALBERGHIERI,CATEGORIA CATASTALE D/2, CODICE ATECO I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO - 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.10 Alberghi e strutture simili - Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base giornaliera o settimanale, per soggiorni di breve durata. Le strutture qui classificate forniscono alloggi ammobiliati come camere e suite, talvolta con cucinini. Le unità qui classificate forniscono servizi quotidiani di pulizia e rifacimento letti ed offrono una gamma di servizi aggiuntivi quali: ristorazione, parcheggio, lavanderia, piscine e palestre, strutture ricreative e sale per conferenze e convegni.
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27 - Norme per il turismo.
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014. Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
Art. 3. L.R. n. 27/1996
Art. 3 Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva comma 3-4-5-6
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle
autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e
rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
¬ DISCIPLINA NORMATIVA ESERCIZI DI AFFITTACAMERE –
CATEGORIE CATASTALI –da A/1 a - A/11 ESCLUSA CATEGORIA A/10
CODICE ATECO 55.20.51- 55.20.51 AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, BED AND BREAKFAST, RESIDENCE
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27 - Norme per il turismo.
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014. Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
Art. 3 comma 10. L.R. n. 27/1996 – “Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari”.
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014
5. Affittacamere
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l’obbligo della dimora del titolare.
Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.
Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione
¬ DISCIPLINA NORMATIVA - CASE O APPARTAMENTI PER VACANZE:
CATEGORIE CATASTALI –da A/1 a - A/11 ESCLUSA CATEGORIA A/10
CODICE ATECO 55.20.51- 55.20.51 AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, BED AND BREAKFAST, RESIDENCE
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27 - Norme per il turismo.
Art. 3 comma 10. L.R. n. 27/1996 comma 11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014
8. Case e appartamenti per vacanza
Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in un’unica classe contrassegnata da una stella. Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.
¬ DISCIPLINA NORMATIVA - BED AND BREAKFAST
CATEGORIE CATASTALI –da A/1 a - A/11 ESCLUSA CATEGORIA A/10
CODICE ATECO 55.20.51- 55.20.51 AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, BED AND BREAKFAST, RESIDENCE
Art. 88 Aiuti al bed and breakfast della L.R. n. 32/2000 (modificato dall'art. 110, comma 14, della L.R. 6/2001, dall'art. 41, comma 2, della L.R. 2/2002 e modificato e integrato dall'art. 77 della L.R. 4/2003)
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DECRETO - 8 febbraio 2001, “Requisiti per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di bed and breakfast, disciplinata dall’art. 88 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2001.
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DECRETO 15 febbraio 2017. Requisiti minimi per la classificazione in stelle dei bed and breakfast.
Art. 88 Aiuti al bed and breakfast della L.R. n. 32/2000 –
1.L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.
1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3.I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo