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Martedì, 30 Gennaio 2018 14:24

Regione Lombardia: Codice identificativo di riferimento, pubblicata la legge

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Regione Lombardia: Codice identificativo di riferimento, pubblicata la legge

Lunedì 29 gennaio 2018, sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 5, è stata pubblicata la legge regionale 25 gennaio 2018 n. 7 (Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27; politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) con l'istituzione del codice identificativo (CIR) da assegnare a case e appartamenti per vacanze.

La legge prevede che dall'1 settembre 2018, nella pubblicità e nella promozione di alloggi o di porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, debba essere indicato un apposito codice identificativo di riferimento (CIR) riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio dell'attività di casa e appartamento per vacanza di cui all'articolo 26 della l.r. 27/2015, a pena di una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 2.500 euro.

Ricordiamo che l'art. 26 disciplina e così definisce le case e appartamenti per vacanze, introducendo le CAV non imprenditoriali:

1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.

3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Con l'introduzione delle CAV non imprenditoriali, nelle quali la Regione sembrerebbe includere le locazioni turistiche che, invece, sono da esse distinte, la confusione e l'incertezza vengono alimentate anche con la recente introduzione del CIR, la cui applicabilità alle locazioni turistiche è ampiamente discutibile e così commentata dal Presidente di Pro.Loca.Tur, il notaio Fabio Diaferia

"La Regione Lombardia pretenderebbe di poter sospendere o far cessare diritti costituzionalmente garantiti!" e aggiunge: "Con la modifica dell'articolo 39, comma 4, della legge 27/2015 e con l'introduzione del comma 3bis nel medesimo articolo, ad opera della legge 7/2018, la legge 27/2015 prevede ora che: “In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di indicazione del CIR è facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività di locazione degli alloggi di cui alla legge 431/1998 e quindi, di fatto, la sospensione o la cessazione del diritto di proprietà privata...

Dalla data del 29 gennaio decorre anche il termine di 60 giorni entro il quale il Governo, ove ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127, comma 1 della Costituzione.

Riportiamo di seguito il testo pubblicato sul Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018 – 12 – Bollettino Ufficiale Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 7 Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n.  27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze. 
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge regionale:
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 27/2015) 1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell’articolo 38 sono inseriti i seguenti: «8 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive di cui all’articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo.
La Giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2018.
8 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.»;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 39, è inserito il seguente: «3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui all’articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.»; c) al comma 4 dell’articolo 39 dopo le parole «In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono aggiunte le parole «e 3 bis».
Art. 2 (Norma transitoria ed entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. L’adempimento di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato è obbligatorio dal 1° settembre 2018.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
Milano, 25 gennaio 2018  Roberto Maroni (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1754 del 17 gennaio 2018).

 

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