Domanda - Dottor Panzica, lei sostiene che l'applicazione alle locazioni turistiche dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni sia illegittima, ci spiega perchè?
Saverio Panzica - Alcuni comuni, in modo, a mio parere, assolutamente illegittimo, come erroneamente disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 50/2017, ritengono di avere facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, per le locazioni turistiche/private, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 :
“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive".
Le locazioni turistiche non sono soggette al pagamento dell'imposta di soggiorno perché non sono strutture ricettive.
Ricordo che le strutture ricettive sono disciplinate dalle norme regionali (art. 117 comma 4 della Costituzione - competenze residuali o innominate delle regioni); le locazioni turistiche sono disciplinate dallo Stato (competenza esclusiva - art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione).
L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 dispone che l'imposta di soggiorno sia "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive".
Domanda - Però molti comuni italiani hanno istituito o rimodulato l'imposta di soggiorno.
Saverio Panzica - Per quanto detto prima, non rientrando la locazione immobiliare dell’appartamento in questione tra i presupposti che obbligano chi ne usufruisce al pagamento di alcun tributo ai comuni, ritiengo che nessun obbligo possa ricadere sul locatore e tanto meno che quest’ultimo (che peraltro non riscuote alcunché dal locatario ma viene successivamente pagato dalla piattaforma web presso cui viene effettuata la pubblicità e concluso l’accordo di locazione) possa essere definito quale “agente contabile” dell'Amministrazione Comunale.
Domanda - Ai gestori però viene richiesto di riscuotere l'imposta di soggiorno come vengono imposti anche altri adempimenti, estesi di recente alle locazioni turistiche.
Saverio Panzica - Proprio in relazione a quanto sopra premesso, i gestori di locazioni turistiche/brevi, operando nel contesto delle locazioni, non sono tenuti a svolgere l'attività di agente contabile per la riscossione dell'imposta di soggiorno.
Per quanto riguarda, invece, la comunicazione degli ospiti che è divenuta obbligatoria per coloro i quali soggiornano, anche, presso le locazioni turistiche/brevi, a seguito Articolo 19-bis D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni), il predetto D.L. reca interpretazione autentica dell'articolo 109 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 773/1931).
L'articolo 109 del Testo unico infatti prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), possano dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare).
L'articolo interpreta la disposizione affinché sia intesa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Ben diversa è l’imposizione prevista dall’art. 7 del D.L. n. 50/2017 che richiama l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, infatti detto decreto legislativo impone l’obbligo del pagamento dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle “strutture ricettive”.
Ma, come ho già sottolineato, sia il codice civile che l’Unione Europea non includono le locazioni turistiche/brevi tra le strutture ricettive, bensì tra le “locazioni private”.
L'UNIONE EUROPEA - con proprio regolamento n. 692/2011 ha definito le strutture ricettive, in particolare con l' Art. 2
l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev.
2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
Domanda - Quali le possibilità secondo lei per i locatori turistici che non ritengono di dover pagare l'imposta di soggiorno?
Saverio Panzica - Le locazioni turistiche sono appartamenti “privati” ceduti in locazione, per brevissimi periodi, per lo più con finalità turistiche (ma non solo). A tale scopo viene data pubblicità di tale disponibilità presso le piattaforme web specializzate su questo segmento del mercato immobiliare con 2 possibilità: 1) attività d’impresa, con specifico codice ATECO 68.20.01, pertanto i ricavi verranno considerati come redditi d’impresa; 2) attività saltuaria ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017.
La locazione turistica/breve svolta sia in forma d'impresa con codice ATECO 68.20.01, che come attività saltuaria non è soggetta al regime previsto per l'imposta di soggiorno.
Per far valere i propri diritti e per coloro i quali intendono resistere alle richieste, a mio parere, illegittime, dei comuni, il mio suggerimento personale è di inviare al proprio Comune di riferimento una comunicazione nella quale si evidenzia che: "agendo in qualità di locatori e non rientrando la locazione immobiliare dell’appartamento in questione tra i presupposti che obbligano chi ne usufruisce al pagamento di alcun tributo allo stesso Comune, si ritiene che nessun obbligo possa ricadere sul locatore e tanto meno che quest’ultimo (che peraltro non riscuote alcunché dal locatario ma viene successivamente pagato dalla piattaforma web presso cui viene effettuata la pubblicità e concluso l’accordo di locazione) possa essere definito quale “agente contabile” per la riscossione dell'imposta di soggiorno".
Domanda - Ci sono rischi e sanzioni che incorre chi non paga l'imposta di soggiorno, pur quando non sarebbe dovuta per le motivazioni da lei indicate?
Saverio Panzica - Se i gestori di locazioni turistiche/brevi riscuotono e versano ai comuni l’imposta di soggiorno, a mio parere, rischiano di essere inquadrati tra i gestori di strutture ricettive. Quanto scritto, in relazione all’articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha disciplinato l’imposta di soggiorno a carico di coloro i quali soggiornano nelle strutture ricettive. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento Unione Europea n. 692/2011, si definisce “esercizio ricettivo turistico” una unità di attività economica a livello locale come descritto dai codici NACE - ATECO- 55.1-55.2-55.3
La “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, è disciplinata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione.
Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011);
L'IMPOSTA DI SOGGIORNO è stata istituita con il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno