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Giovedì, 03 Novembre 2016 13:18

Nuova Legge Turismo Lombardia: soluzione controversa

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Nuova Legge Turismo Lombardia: soluzione controversa

La legge n. 27 dell'1 ottobre 2015 che la Regione Lombardia ha prodotto in materia turistica, è in vigore con il suo regolamento e sta coinvolgendo fortemente i proprietari di appartamenti. Il cambiamento che ne deriva e se esso possa essere considerato un'opportunità sarà oggetto di analisi nel Forum sulla Ricettività in Appartamento organizzato da Rescasa Lombardia al quale parteciperanno diversi players del settore. Tra questi, l'associazione Pro.Loca.Tur - che riunisce i proprietari degli alloggi dati in locazione turistica - per la quale interverrà il Notaio Fabio Diaferia che ci anticipa alcuni punti e spunti di riflessione del dibattito.

Domanda - La nuova legge regionale della Lombardia può rappresentare un punto d'incontro tra le esigenze dei diversi protagonisti del settore?

Fabio Diaferia – La soluzione adottata da Regione Lombardia è assolutamente insoddisfacente e probabilmente anche illegittima. Da un lato, infatti, la legge 27/2015 non ha definito gli alloggi dati in locazione turistica ma solo le case e appartamenti per vacanze, dall’altro lato la Direzione Sviluppo Economico ha più volte affermato, senza fondamento normativo, che le locazioni turistiche, in assenza di una distinzione legislativa, sono ricomprese nelle CAV. Molte altre Regioni hanno invece distinto gli alloggi dati in locazione turistica dalle strutture ricettive (CAV) stabilendo che ai primi non fossero applicabili le norme regionali in materia di strutture ricettive, se non per quanto riguarda la preventiva comunicazione al Comune della volontà del proprietario di dare in locazione turistica il proprio alloggio e per quanto riguarda i cosiddetti “flussi turistici” a fini statistici.

Domanda - Dunque gli appartamenti turistici non sono stati di fatto equiparati alle CAV?

Fabio Diaferia –No, non è la legge 27/2015 che ha equiparato alle CAV gli alloggi dati in locazione turistica dai loro proprietari. Come detto, questa equiparazione è solo il frutto di una interpretazione della legge da parte della Direzione Sviluppo Economico ma questa interpretazione non ha fondamento normativo. Si deve aggiungere che il proprietario che dà in locazione il proprio alloggio non può essere considerato per legge il gestore di una attività ricettiva solo perché il contratto di locazione è di breve durata. Ugualmente, l’alloggio dato in locazione turistica dal proprietario non può essere considerato per legge una struttura ricettiva solo perché il contratto di locazione è di breve durata. Quanto al fatto che la legge Regione Lombardia presuma il carattere della imprenditorialità per chi ha la disponibilità di oltre 3 alloggi e della non imprenditorialità per chi ha la disponibilità fino a 3 alloggi, si rimanda a quanto stabilito dalla sentenza del TAR Veneto del 12 settembre 2016. I giudici amministrativi del Veneto hanno stabilito che il legislatore regionale non può presumere il carattere imprenditoriale di una attività in quanto la materia attiene all’ordinamento civile e, dunque, è di competenza esclusiva del Parlamento.

Domanda - Qual è allora il punto di confine tra attività imprenditoriale e non?

Fabio Diaferia – La linea di confine tra mero esercizio del diritto di proprietà e attività imprenditoriale è data innanzitutto dalla persona (fisica o giuridica). Una società immobiliare è di per sé un imprenditore, in quanto iscritta al registro delle imprese e, quindi, la locazione, anche di un solo appartamento, da parte di una società che abbia la locazione come scopo sociale è di per sé attività imprenditoriale. La locazione di un appartamento da parte di un proprietario persona fisica, invece, è normalmente da ricondurre all’esercizio del diritto di proprietà privata e non all’esercizio di una attività imprenditoriale. A meno che il proprietario non si avvalga di una organizzazione di natura aziendale e non svolga quella attività in forma professionale sicché debbano ritenersi sussistenti gli elementi in forza dei quali, ai sensi dell’art. 2082 c.c., un soggetto può essere definito imprenditore. Come detto, però, non può essere il legislatore regionale a stabilire quando un soggetto sia un imprenditore e quando una attività che fornisca nuova ricchezza sia imprenditoriale. Questa compito spetta al Parlamento e, caso per caso, agli uffici della pubblicazione amministrazione preposti a questo compito, dunque alla Agenzia delle Entrate. La presunzione di imprenditorialità o non imprenditorialità, contenuta nella legge regionale, basata solo sul numero degli alloggi a disposizione è dunque da ritenersi illegittima.

Domanda - Con la legge 27/2015, dunque cosa succede agli appartamenti turistici?

Fabio Diaferia – La legge 27/2015, ma soprattutto l’interpretazione della stessa data dalla Direzione Sviluppo Economico, ha reso molto complicato e oneroso per un proprietario dare in locazione il proprio alloggio, non favorendo l’emersione dal “sommerso” neppure per quei proprietari onesti che vorrebbero poter essere in regola, ma che chiedono regole chiare e adempimenti semplici da osservare. Insomma: le scelte fatte da Regione Lombardia potrebbero rivelarsi un boomerang.

Domanda - Al Forum, oltre agli Albergatori e ai Gestori di Appartamenti, parteciperanno anche i proprietari.

Fabio Diaferia –Sì, i proprietari parteciperanno al forum per far sentire anche la propria voce e allontanare da sé l’accusa di “abusivismo”. Non si può, infatti, parlare di “abusivismo” rispetto all’esercizio di un diritto, quello di proprietà privata, che è tutelato anche dalla Costituzione.

Pro.Loca.Tur. é nata nel 2016 per difendere il diritto di proprietario di godere del proprio alloggio in modo pieno ed esclusivo, anche dandolo in locazione a prescindere dalla finalità della locazione (abitativa o turistica) e dalla durata della locazione stessa (breve, stagionale o 4+4). Pro.Loca.Tur. ha altresì tra i propri scopi quello di diffondere la cultura della legalità.

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