Domanda - Esiste un divieto specifico per spostamenti e soggiorni turistici?
Donatella Marino - Non esiste una specifica disposizione che esprima un divieto agli spostamenti o soggiorni in località diverse da quella in cui si risiede solo perchè motivati da finalità turistica. Ma il divieto, se così lo vogliamo chiamare, si ricostruisce per esclusione: laddove sono imposte restrizioni alla libertà di spostamento e soggiorno su una o più aree del territorio nazionale vengono anche indicate le - poche – ragioni che giustificano spostamenti o soggiorni in deroga (tra queste lavoro, attività sportiva agonistica, salute, necessità). E come ben si è visto la villeggiatura non è mai menzionata tra le cause giustificatrici.
Domanda - Che senso ha dunque che restino aperti gli alberghi se è vietato il turismo?
Donatella Marino - Villeggiatura e turismo sono concetti molto diversi. Se vediamo, per esempio, il DPCM 3 dicembre 2020, si permette l’esercizio dell’attività delle strutture ricettive, nel rispetto di protocolli e linee guida elaborati dalle autorità, con misure più restrittive per le zone arancioni e rosse, regole diverse in base alla regione di provenienza e di arrivo, cui vanno aggiunte le particolari restrizioni relative al periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e le ultime novità delle giornate di chiusura. E probabilmente a breve avremo altre indicazioni. Ma se anche la norma non menziona il turismo, le FAQ del Governo si avventurano in una precisazione sugli spostamenti per turismo, che “all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio”.
Quello su cui continua a esserci confusione è il concetto di turismo. È evidente che il Governo intende vietare il turismo-villeggiatura, non ogni forma di turismo. Per esempio, non è vietato il c.d. turismo sportivo o sanitario o per ragioni di lavoro. Certo è che tenere aperta una struttura ricettiva durante un periodo di festività impedendo il turismo-villeggiatura è certamente un disastro sul piano economico.
Domanda - Sono valide le locazioni con finalità turistica se il turismo è vietato?
Donatella Marino - Vale lo stesso discorso. Come ho più volte avuto occasione di chiarire, il turismo, nel nostro diritto pubblico e nel diritto internazionale, coinvolge ogni tipo di spostamento temporaneo accompagnato dalla intenzione di rientro. Del resto, è coerente con questa impostazione tutta la nostra normativa di diritto pubblico, dalle comunicazioni alla Questura all’imposta di soggiorno, che prescindono dalle ragioni più o meno edonistiche del turista. Questo risponde anche alla domanda relativa alle locazioni con finalità turistica. Le restrizioni agli spostamenti sono governate da principi di diritto pubblico, le locazioni sono contratti tra privati, regolati validamente se in linea con la disciplina locatizia di riferimento. Se l’inquilino viene fermato da un ufficiale di P.S. dovrà rispondere delle ragioni giustificatrici dello spostamento e soggiorno sulla base della normativa emergenziale a lui applicabile (e non sventolando la sottoscrizione di un contratto di locazione turistica). Al contrario, tra le parti, varranno i parametri di rispetto della normativa civilistica applicabile.
Domanda - E per i turisti stranieri?
Donatella Marino - Per gli stranieri, europei ed extra europei, sono previste speciali limitazioni in ingresso. Necessità di tampone negativo nelle 48 h precedenti all’ingresso o obbligo di isolamento e sorveglianza sanitaria per 14 giorni a seconda del Paese di provenienza (artt. 6, 7 e 9 DPCM 3 dicembre 2020). Inoltre, occorre sempre adeguarsi alle limitazioni previste per i singoli territori regionali e comunali.
Domanda - Sembrerebbero in arrivo anche altre specifiche restrizioni per chi opera negli affitti brevi. Per esempio, la presunzione di imprenditorialità.
Donatella Marino - Anche se non ha nulla a che vedere né con la normativa emergenziale né con le previsioni economiche per il 2021, in questi giorni l’argomento è riaffiorato per la previsione di cui all’art. 100 del disegno di Legge per il bilancio 2021. L’idea della presunzione di imprenditorialità per alcuni proprietari che operano da privati nel settore dei c.d. affitti brevi era nata con la disciplina fiscale delle locazioni brevi del D-L 50/2017 (L. 96/17) che prevedeva la possibilità di definire, con regolamento da emanare entro novanta giorni, i criteri in base ai quali l'attività di locazione si poteva presumere svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa “avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare. (…)”.
Una sorta di presunzione di imprenditorialità, dunque. Ma l’argomento, dal punto di vista giuridico (prima ancora che economico e pratico) è delicatissimo. Tant’è che proprio perché un simile disposto richiede particolare cura se non vuole crollare davanti a facili contestazioni di legittimità, il meccanismo di questa presunzione non è fino ad oggi stato individuato e il provvedimento non viene emanato. Sul punto, un chiarimento era recentemente giunto dall’Agenzia delle entrate che ha affermato, in perfetto allineamento con i principi generali, che “al fine di individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, occorre far riferimento ai princìpi generali stabiliti dall’art. 2082 del codice civile e dall’art. 55 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917.” Stupisce quindi continuare a trovare all’interno corpi normativi complessi e che trattano altri argomenti disposizioni che, pur lodevoli nell’intento, sono destinate a scivolare nella censura per l’evidente incoerenza e contrasto con i cardini del nostro ordinamento.