Domanda - Qual è stato l'effetto Green Pass a oggi nel settore della Hospitality?
Mara Francioso - Fino a oggi, le misure nazionali sull'obbligo di Green Pass hanno coinvolto il settore dell'ospitalità turistica principalmente per le limitazioni agli spostamenti. Questo perché l’Italia sul punto ha operato diversamente da altri stati europei: da noi, i decreti che hanno introdotto l’obbligo di Green Pass per chi vuole fruire di alcuni servizi aperti al pubblico (DL 105/2021 e DL 51/2021 e) non hanno coinvolto gli hotel, le strutture ricettive nè tantomeno le altre soluzioni di ospitalità turistica (ne abbiamo parlato su HospitalityLawLab lo scorso 30 luglio ). L’obbligo di Green Pass, dunque, anche per le strutture ricettive, finora rilevava, in applicazione delle regole generali, solo se il guest chiedeva di usufruire di servizi eventualmente offerti dalle strutture, come le SPA, le piscine, le palestre etc. (art. 3 DL 105/2021 conv.). Non era invece richiesto per la ristorazione al tavolo offerta esclusivamente ai clienti di strutture ricettive (art. 4 co.1 DL 52/2021 conv.)
Domanda - Cosa cambia dal 15 ottobre per i lavoratori della Hospitality?
Mara Francioso - Il c.d. Decreto Green pass bis (DL 127/2021) in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - data del termine dello stato d’emergenza - si prospetta essere molto più incisivo anche per il settore della Hospitality. L’obbligo di Green Pass è esteso “a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta” (Art. 3 co.1). E questo anche se chi svolge l’attività lavorativa opera “sulla base di contratti esterni” (Art. 3 co.2). La lettura dell’articolo sembra indicare che i lavoratori dipendenti di ogni gestore di struttura ricettiva o di appartamenti privati (i c.d. Property Manager) dovranno essere in grado di esibire il Green Pass per poter accedere al luogo in cui si svolge l’attività lavorativa.
Domanda - Chi sono i lavoratori che operano sulla base di “contratti esterni”?
Mara Francioso - Le prime interpretazioni propongono l’equiparazione del concetto di “contratto esterno” al “contratto di lavoro autonomo”, altre lo riconducono a forme di contratti come i “secondment”. Sul punto, possono essere d’aiuto le FAQ pubblicate il 12 ottobre scorso sul sito del Governo, che alla domanda sulla necessità di “verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa” propongono una risposta affermativa. Ovviamente deve essere ricordato che le FAQ non sono altro che interpretazioni di una direzione ministeriale. Quindi, seppur autorevoli, non sono sufficienti a chiarire e dirimere la questione in modo definitivo. Seguendo questa interpretazione, il lavoratore incaricato di effettuare il check-in o le pulizie in una struttura ricettiva dovrà dunque essere dotato di Green Pass, sia che operi con contratto di lavoro dipendente che con contratto di lavoro autonomo.
Domanda - Quali obblighi si possono estendere alle locazioni e ai gestori di immobili privati?
Mara Francioso - I servizi e le attività per i quali è richiesta l’esibizione del Green Pass sono tassativamente indicati dalle normative in vigore. Le norme sulla sicurezza di attività sociali ed economiche non toccano i rapporti contrattuali quali la locazione, né l'accesso ai luoghi aperti al pubblico, quali le strutture ricettive. Non esistono quindi limitazioni per l’accesso del conduttore ad una unità abitativa privata concessa in locazione. Quanto al DL 127/2021, vengono in rilievo solo gli obblighi connessi a rapporti di lavoro, siano essi dipendenti o, seguendo alcune interpretazioni, autonomi. Sono obblighi, estesi, salvo le esclusioni espresse, a tutto il comparto privato. Solo in questo senso e nei limiti del decreto, possono coinvolgere anche i lavoratori legati ad appartamenti dati in locazione.
Domanda - Ma chi è tenuto al controllo dei Green Pass in caso di un lavoratore, come il personale delle pulizie o il key holder, che opera con contratti esterni?
Mara Francioso - L’Art. 3 comma 4 del DL 127/2021 propone una definizione piuttosto oscura in proposito disponendo che “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2” e il comma 2, ricordiamo, regola i lavoratori che operano con “contratti esterni”. La norma continua invece disponendo che per questi lavoratori con “contratti esterni” la verifica del Green Pass del lavoratore, “oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. A dover controllare i lavoratori con “contratti esterni” sembrerebbe essere quindi tenuto sicuramente il rispettivo datore di lavoro, se esistente, in tutti gli altri casi, l’imprenditore o il soggetto da lui incaricato del “luogo in cui l’attività lavorativa è svolta”. La lettura della norma sembra voler quindi equiparare il concetto di datore di lavoro al concetto di imprenditore, il che è giuridicamente e senz’altro a dir poco una forzatura.
Domanda - E per l’accesso agli appartamenti privati gestiti dai Property Manager? Quali sono le implicazioni?
Mara Francioso - Come detto, il decreto, non facendo alcuna distinzione, sembra voler imporre, nelle intenzioni, l’obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori del settore privato. Tuttavia, la configurazione dell’operatività dei DL 127/2021 per i lavoratori autonomi - figure professionali per loro natura necessariamente prive di datore di lavoro - risulta più complessa, specie in alcune specifiche situazioni: una di queste è l’attività lavorativa in un appartamento privato. Se infatti un lavoratore autonomo che si reca in una struttura ricettiva per svolgere attività lavorativa potrebbe, stando alla lettera delle FAQ e nella forzata interpretazione di cui sopra, essere controllato per l’accesso dall’imprenditore/gestore della struttura ricettiva (o dal soggetto da egli incaricato), questo è decisamente da escludersi in un appartamento privato. Immaginiamo un tecnico chiamato da un Property Manager per una riparazione all’interno di un appartamento privato in sua gestione. Il Property Manager non è datore di lavoro e l’appartamento privato non è un’azienda, anche volendo seguire l’interpretazione della FAQ. Non risulterebbe disciplinato in questi casi il controllo per l’accesso nel rispetto delle disposizioni.
Domanda - Non ci sono chiarimenti dal Governo per queste situazioni?
Mara Francioso - Ad oggi, le FAQ sui nuovi DPCM pubblicate il 12 ottobre nel sito del Governo non aiutano propriamente a districare il nodo. Alla domanda: “È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?” La risposta è “Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.” L’interpretazione sembra confermare l’esclusione dei controlli negli appartamenti privati ma per le altre situazioni sopra citate restano comunque perplessità sulle modalità delle verifiche.