Domanda - Quali sono le novità degli ultimi decreti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19?
Mara Francioso - La principale novità per operatori e fruitori del settore Hospitality è disposta dall’art. 1 del decreto 30 dicembre 2021, n. 228, che ha previsto, a partire dal 10 gennaio scorso, per l’accesso ad “alberghi e strutture ricettive”, il possesso del c.d. Green pass rafforzato: la Certificazione Verde Covid emessa a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione. La stessa certificazione è richiesta anche per l’accesso ai “servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati” prima riservata solo ai servizi aperti anche a clienti non alloggiati.
Domanda - Il decreto parla di alberghi e strutture ricettive, quindi nessuna novità per le locazioni brevi?
Mara Francioso - Stando alla norma citata nessuna. Le c.d. locazioni brevi, ovvero la messa a disposizione di un alloggio, attraverso contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, senza l'erogazione di servizi alla persona o di tipo alberghiero, sono escluse da questo tipo di provvedimento. Sono invece sì citate nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dello scorso 2 dicembre – recepite dall’Ordinanza del Ministero della Salute dello stesso giorno – che contengono principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi descritti. Le Linee guida, tuttavia, per loro espressa previsione “non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per le quali rimandano a normativa e protocolli vigenti. Non si comprende pertanto come mai, sul punto, tra le varie associazioni di categoria risulti esserci ancora confusione. Le locazioni brevi non sono strutture ricettive e non esiste – né potrebbe forse legittimamente essere formulata - alcuna norma che impone al proprietario di concludere contratti di locazione solo con inquilini dotati di Green pass.
Domanda - Il proprietario/locatore che volesse imporre questo obbligo potrebbe farlo?
Mara Francioso - La questione è molto delicata. Una tale scelta del proprietario/locatore, se mal disciplinata, lo esporrebbe non solo al rischio di violazione della normativa a tutela dei dati personali degli ospiti, ma anche dei principi fondamentali del nostro ordinamento volti a contrastare illegittime scelte discriminatorie. Sarebbero dunque posizioni da valutare con cura e disciplinare in ambito contrattuale con il singolo inquilino. Situazione ancor più complessa per chi presenta offerte di alloggi online. È possibile prevedere esplicite disposizioni, per esempio, nelle Condizioni generali del sito, in modo da rendere edotto e consapevole l’inquilino sin dall’inizio, ma per non incorrere nei problemi sopra menzionati vanno valutate le specifiche situazioni di volta in volta e con estrema attenzione.
Domanda - Su questo punto, c’è una differenza tra una CAV o altra struttura ricettiva e un appartamento offerto in locazione breve? E per l’accesso agli appartamenti privati gestiti dai Property Manager? Quali sono le implicazioni?
Mara Francioso - Esiste una distinzione netta tra le due tipologie di alloggio con molte conseguenze. Una struttura ricettiva è un esercizio aperto al pubblico, ed in assenza di previsione normativa, un comportamento del gestore dell’attività che, direttamente o indirettamente, comportasse una distinzione, un’esclusione, una restrizione o una preferenza ingiustificata, si tradurrebbe in una disparità di trattamento dell’utente, pertanto certamente illegittima. Il contratto di locazione gode, da questo punto di vista, di una maggiore libertà. Posto che la locazione con finalità turistica è - di massima - sottoposta solo alle regole del diritto privato, nel nostro ordinamento, il proprietario/locatore può liberamente scegliere l’altro contraente. Ma con i limiti sopra indicati.
Domanda - Vede delle criticità nella nuova impostazione normativa?
Mara Francioso - Le criticità della nuova impostazione sono le stesse che il legislatore ha incontrato in altri ambiti e riguardano prima di tutto la concreta esecuzione degli obblighi di verifica delle Certificazioni Verdi, imposti anche “ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché' i loro delegati” (art. 13 co.2 let c. DPCM 17 giugno 2021 e succ. mod). In particolare, l’impossibilità di eseguire la norma in quelle strutture, diverse da quelle alberghiere tradizionali, prive di accoglienza all’ingresso, in cui si utilizzano procedure di self check-in. A maggior ragione se si pensa che, nel rispetto degli obblighi di riservatezza degli ospiti, il gestore della struttura non può, in assenza di una base giuridica, registrare l’informazione di un ospite che ha già fornito la Certificazione Verde (che peraltro potrebbe essere revocata nel corso del soggiorno in caso di contagio), con la conseguenza che la verifica per essere efficace dovrebbe essere ripetuta ad ogni accesso.