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Venerdì, 29 Novembre 2019 17:10

Legge di Bilancio: sorprese per le locazioni brevi?

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Legge di Bilancio: sorprese per le locazioni brevi?
Articolo a cura di Sergio Lombardi, Dottore Commercialista, specializzato nella normativa fiscale, legale e amministrativa sulle strutture ricettive extra-alberghiere e sulle locazioni turistiche.

 

Nel disegno di legge n. 1586 (Legge di Bilancio 2020), in esame al Senato, sono apparsi due emendamenti gemelli, che imporrebbero, se approvati, una serie di adempimenti e requisiti tali da limitare l’intero fenomeno delle locazioni turistiche e delle strutture ricettive extra-alberghiere. Si andrebbe così verso la completa equiparazione alberghi-altre strutture da tutti i punti di vista normativi.

Salta fuori prepotentemente il tanto discusso ma ora dormiente codice identificativo, che viene attuato con legge, nell’attuale inerzia dei Ministeri competenti ad emettere decreti attuativi. 

Esattamente un anno fa, durante l’iter della Legge di Bilancio 2019, furono proposti analoghi emendamenti, poi non approvati, anche grazie alla divulgazione della notizia in alcuni articoli flash, alle proteste di alcune associazioni, e a una petizione con centinaia di firme. 

Quali sono i contenuti degli emendamenti presentati in Senato?

Le nuove proposte di modifica, attualmente all’esame della V Commissione Bilancio del Senato  prevedono: 

  • Rispetto dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione: requisito legittimo, dato l’utilizzo, ma non sempre riscontrabile in molte abitazioni correntemente utilizzate per LT, soprattutto nei centri storici più antichi. 
  • Rispetto delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali: requisito già previsto dalle correnti norme. 
  • Applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere: si intende per un numero di posti letto superiore a 25 e comporta importanti adempimenti e conseguenti costi di adeguamento. In attesa di definizione, valgono in ogni caso le attuali norme di sicurezza, vigenti per ogni tipologia. 
  • Applicazione dell'imposta di soggiorno: si sottintende, laddove deliberata dal Comune per quella tipologia. Il Comune resta l’unica Amministrazione titolata ad introdurre l’imposta di soggiorno. 
  • Applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive: è un evidente aggravio per i titolari di locazioni turistiche. 
  • Pagamento del canone speciale RAI e dei compensi SIAE e equiparati: ulteriore aggravio per le LT. 
  • Obbligo di comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: per alcuni territori non è attualmente previsto ed è quindi da considerare come una complicazione per molti titolari. 
  • Responsabilità di locatore e sublocatore per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente; obbligo di polizza assicurativa RC verso i clienti con copertura dei danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio: già numerosi Uffici del Turismo e regolamenti locali impongono tali coperture, che sono comunque diffuse fra gli host più previdenti. L’applicazione tout-court a tutti gli operatori comporterebbe l’imputazione di considerevoli costi a livello di categoria. 
  • Accesso degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività: nei casi in cui vi sia anche residenza del titolare, tale norma risulta in conflitto con l’inviolabilità del domicilio, diritto sancito dalla Costituzione. 

TESTO INTEGRALE EMENDAMENTI

82.0.2 (Ferro) e 82.0.3 (Mallegni, Modena, Pichetto Fratin, Gallone):

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis. (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

  1. all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;
  2. all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;
  3. al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
  4. alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

Da segnalare anche un altro emendamento alla Legge di Bilancio, che difficilmente potrà essere approvato, dati i suoi possibili impatti sul bilancio dello Stato, che prevede “cedolare per tutti” i contratti di locazione, attraverso una interpretazione autentica sull'applicazione della cedolare secca sulle locazioni abitative effettuate da persone fisiche, con proposta di applicare la tassa al 21% «a tutti i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, indipendentemente dalla qualifica soggettiva della parte conduttrice e quindi anche se quest'ultima agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni».  

Ne approfittiamo per verificare lo stato della riforma del Turismo, analizzata assiduamente alcuni mesi fa su Hospitality News e disponibile a questa pagina.

Riguardo al Codice identificativo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, il Decreto Crescita è rimasto inattuato per quanto riguarda il codice identificativo e l’incrocio dei dati fiscali delle strutture ricettive e locazioni brevi. Ciò, anche a causa del cambio di Esecutivo e della riattribuzione del Turismo al Ministero dei Beni Culturali. 

Relativamente al Criterio di imprenditoriali, il ddl delega Turismo (S. 1413), dopo la sua approvazione alla Camera, è fermo da luglio al Senato. Resta pertanto indefinito il criterio per le locazioni turistiche, e ciò costituisce un elemento di instabilità e fonte di contestazioni. 

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