Il bonus hotel e il super ammortamento sui beni strumentali sono compatibili, di conseguenza gli alberghi possono cumulare i due incentivi: la precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 118/E.
La formulazione dell’art. 3, comma 3, del Decreto attuativo del tax credit, infatti, lasciava aperta la questione del cumulo tra questa agevolazione fiscale e super-ammortamento.
Con la risoluzione n.118/E l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata positivamente sul cumulo tra tax credit riqualificazione e super-ammortamento, risolvendo e circoscrivendo il divieto di cumulo alla sola detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli immobili strumentali.
Il bonus alberghi è un credito d’imposta, previsto dall’articolo 10 del decreto legge 83/2014, per interventi di ristrutturazione edilizia (agevolazione al 30% fino a un massimo di 200mila euro di spesa).
Il super ammortamento è invece la maggiorazione al 40% sull’acquisto di beni strumentali prevista dalla Legge di Stabilità 2016 e poi prorogata dalla manovra 2017. Questa agevolazione (articolo 1, commi da 91 a 94, legge 208/2015), è stata introdotta successivamente all’adozione del decreto ministeriale del 7 maggio 2015 con l’obiettivo di stimolare gli investimenti diretti al rinnovo del parco beni strumentali, sostenendo la trasformazione dell’industria italiana in ottica di maggior competitività.
E, comunque, è una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, quindi anche da questo punto di vista si differenzia dal bonus alberghi, che è invece un incentivo sotto forma di credito d’imposta.
In conclusione, il divieto di cumulo previsto dal decreto interministeriale attuativo del bonus alberghi non è suscettibile di un’interpretazione estensiva che coinvolga il super ammortamento, misura che persegue finalità del tutto diverse e tali da non poter ritenere le agevolazioni alternative fra loro, anche se le spese ammissibili dovessero coincidere.